TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Costituzione, sede e durata
- Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile è costituito, fra ACEM ANCE MOLISE e le Federazioni territoriali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL), l’Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza FORMEDIL MOLISE – ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA (di seguito denominata Formedil Molise) per l’industria edilizia ed affini della Regione Molise. L’Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
- L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati da ANCE e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori, nonché fra ACEM ANCE MOLISE e le Federazioni territoriali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL). Le norme di costituzione e statutarie dell’ENTE sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle Parti Sociali e nell’ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente.
- Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell’Ente.
- L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui all’art. 2 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- L’Ente Unificato FORMEDIL MOLISE ha sede in C. da San Giovanni in Golfo 205/E, 86100 Campobasso. La durata è indeterminata nel tempo.
Art. 2 Rappresentanza legale
- La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia
- L’Ente fa parte del sistema FORMEDIL secondo quanto previsto dai contratti e dagli accordi di cui all’art. 1 del presente Statuto. A tal fine FORMEDIL ha espresso parere di conformità sullo statuto dell’Ente unificato FORMEDIL MOLISE prima della sua entrata in vigore. L’approvazione dello Statuto costituisce requisito per l’inserimento nell’apposito Albo degli enti bilaterali di settore.
- L’Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.
TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO
Art. 6 Entrate
1. Le entrate dell’Ente sono costituite da:
- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della Regione Molise ad esse aderenti;
- interessi attivi sui predetti contributi;
- sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- gestione del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
- gestione di servizi.
Art. 7 Prelevamenti e spese
- Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione o il movimento di fondi dell’Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vicepresidente.
Art. 8 Patrimonio sociale
- Il patrimonio dell’Ente è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Ente;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
- Le quote contributive sono intrasmissibili.
TITOLO III – ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art. 9 Organi amministrativi e di controllo
- Sono organi dell’Ente:
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di amministrazione
- il Collegio sindacale
- Gli organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
Art. 10 Gratuità delle cariche
- Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito. Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.
Art. 11 Consiglio di amministrazione
- Composizione. L’Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:
- n. 6 dall’Associazione territoriale aderente all’ACEM ANCE MOLISE;
- n. 6 dalle Federazioni territoriali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) di cui all’art. 1.
- In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.
- Durata dell’incarico. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. E’, però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
- Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
- amministrare il contributo contrattuale della regione Molise ed il patrimonio dell’Ente.
- approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati sulla base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL, e alle loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all’art. 1.
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo dell’Ente;
- curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
- delegare alle Commissioni d’Area, di cui del successivo art. 16, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabili ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto.
- assegnare alle Commissioni d’Area, di cui al successivo art. 16, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 primo comma, lettera a), i budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art. 16. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell’esercizio.
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’art. 1.
- accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrali o amichevoli composizioni, muovere, sostenere liti o recedenne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente.
- stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l’organigramma e l’organico del personale; assumere e licenziare il personale dell’Ente.
- compire, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
- Convocazioni. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche per via telematica, ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno quattro membri del Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori. La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta, dal Presidente previa informazione al Vicepresidente, mediante avviso scritto, tramite posta elettronica o raccomandata A.R., da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.
- Deliberazioni. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.
Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
- Uno dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione nominati dall’Organizzazione dei datori di lavoro di cui all’art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
- Spetta al Presidente di:
- rappresentare l’Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze. Il Presidente ha la firma sociale. Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, all’Associazione costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.
- Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all’art. 2 del presente statuto, ha la rappresentanza legale dell’Ente.
- Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:
- curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l’esecuzione;
- intrattenere rapporti con terzi a nome dell’Ente;
- proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 14;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione;
- sovraintendere al lavoro delle Commissioni d’Area di cui al successivo art. 16.
- Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 11 per il Consiglio di amministrazione.
Art. 13 Collegio sindacale o dei sindaci revisori
- Composizione. Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro della regione Molise, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della regione Molise in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1. I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Campobasso.
- Compensi. Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
- Durata. I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
- Attribuzioni. I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci revisori partecipano alla riunione del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.
TITOLO IV – PERSONALE E BILANCI
Art. 14 Direttore
1. Il Direttore, all’infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell’Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell’Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali. In particolare:
- organizza e dirige il personale dell’Ente e sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente;
- cura l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d’Area di cui al successivo art. 16;
- adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza o al Consiglio di amministrazione;
- cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con l’Ente paritetico nazionale FORMEDIL ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali.
- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.
- le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.
Art. 15 Personale dell’Ente e criteri di assunzione
- L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
- Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell’edilizia ed alle normative di legge. Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 16 Commissioni d’Area
- Per il perseguimento dei fini di cui all’art. 4 comma 1 e 2 del presente Statuto l’Ente si articola obbligatoriamente in una Commissione Formazione e Orientamento in una Commissione Sicurezza e Salute.
- Le suddette Commissioni d’Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari gli competano negli ambiti di cui al citato art. 4. Le Commissioni d’Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell’Ente, nell’ambito del mandato ad esso conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni nazionali di cui all’art. 1. Le Commissioni d’Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di amministrazione.
- Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 2 del presente articolo attraverso il Direttore che può avvalersi di responsabili d’area, scelti fra il personale dipendente dell’Ente. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 2 del presente articolo nell’ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite. Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio di amministrazione le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull’attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.
Art. 17 Il segreto d’ufficio
- I membri del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni d’Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente, nonché i tecnici ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.
Art. 18 Amministrazione
- L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Consiglio di amministrazione. I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.
- Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
- In relazione alla finalità dell’Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662
Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci
- L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1°ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l’esercizio.
- Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo. Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all’art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere inserito nell’Osservatorio bilanci predisposto dal FORMEDIL con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del collegio sindacale (se nominato), del Presidente e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale. Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
Art. 20 Libri e scritture contabili
-
- 1. Costituiscono libri e scritture contabili:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.
Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all’attività dell’Ente.
- Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Art. 21 Regolamento interno
- La gestione tecnica ed amministrativa dell’Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle diposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.
- Il regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 Liquidazione
- La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, sentito il parere del FORMEDIL.
- Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d’intesa alla nomina di uno o più liquidatori; trascorsi n. 3 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Campobasso. Le Organizzazioni di cui al comma 1 determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
- Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n. 662.
- In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del tribunale di Campobasso.
Art. 23 Modifiche dello Statuto
- Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell’Ente e dal FORMEDIL.
Art. 24 Controversie
- Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1, che decidono in via definitiva.
Art. 25 Norma di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
Campobasso 16 dicembre 2024