Il nostro Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito l’Ente per l’istruzione professionale edile del Molise denominato “Scuola Edile del Molise”.
L’Ente non ha scopo di lucro (*).

Art. 2 – DURATA

La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

Art. 3 – SEDE E AMBITO TERRITRIALE

L’Ente ha sede in Campobasso alla Via Sicilia n. 191 e svolge la sua attività nell’ambito regionale.

Art. 4 – SCOPI

L’Ente ha per fini istituzionali: la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel proprio ambito territoriale, di adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.
In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:

  • giovani inoccupati e disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
  • giovani neodiplomati e neolaureati;
  • giovani titolari di contratto di apprendistato (istruzione complementare) o formazione – lavoro (formazione teorica);
  • personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
  • manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
  • lavoratori in mobilità.

L’Ente, in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, organizza ed attua la propria attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali, cui aderiscono quelle territoriali, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:

  • lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione-lavoro;
  • tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
  • lavoratori occupati;
  • tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Laddove l’Ente, per accertate obiettive difficoltà non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati – sotto il controllo dell’Ente medesimo – o ad altri Enti di cui al CCNL di settore o ad altri organismi appropriati.

L’Ente sviluppa ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi fornendo, inoltre, consulenza e servizi alle imprese, organizzando attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

L’attività formativa, di ricerca e di servizi, di cui al precedente comma, viene svolta in accordo con il Formedil nazionale e le sue articolazioni regionali.
Tali iniziative formative saranno attuate mediante l’istituzione di corsi professionali decisi dal Consiglio di Amministrazione sulla base di programmi di attività portati preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni territoriali stipulanti il presente Statuto.

Art. 5 – FINANZIAMENTO

Per consentire il perseguimento delle finalità dell’Ente, questo sarà finanziato attraverso:

  • i contributi a carico dei datori di lavoro operanti nella Regione, secondo la misura concordata tra l’Associazione Industriali del Molise – Sezione Costruttori Edili e la Feneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL regionali, in conformità alle norme contrattuali vigenti; le modalità di versamento di tali contributi saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione;
  • i finanziamenti pubblici concessi in forza delle normative comunitarie, statali e regionali in materia di formazione professionale;
  • i fondi e le elargizioni eventuali provenienti da Enti, Istituzioni, imprese e privati cittadini;

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente (**).

Art. 6 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell’Ente è costituito:

  • dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente;
  • dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamento;
  • dalle somme che per qualsiasi titolo, previe eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

Art. 7 – RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico, composto da dodici membri, nominati rispettivamente:

  • N. 6 dall’Associazione Industriali del Molise – Sezione Costruttori Edili;
  • N. 6 da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL regionali, in misura paritetica tra loro.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
È data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla sostituzione dei membri nominati dalle stesse anche prima dello scadere del triennio.
Decadono dalla carica i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Uno fra i membri nominati dall’Associazione Industriali del Molise – Sezione Costruttori Edili assumerà, su designazione di quest’ultima, la funzione di Presidente; uno fra i membri nominati da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL regionali assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio, su delibera di quest’ultimo, potranno essere riconosciuti ed erogati gettoni di presenza nonché rimborsi spese per partecipazioni a riunioni.

Il Consiglio provvede, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, alla gestione dell’Ente, compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

  • curare e promuovere l’impiego di mezzi finanziari a disposizione per il raggiungimento degli scopi di cui all’Art.4;
  • provvedere alla compilazione e all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
  • sovrintendere all’Amministrazione dell’Ente e alla sua gestione economico-finanziaria;
  • provvedere alla nomina del Direttore e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
  • assumere e licenziare il personale dell’Ente e regolarne il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale in conformità alle norme di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria Edile;
  • deliberare i regolamenti interni dell’Ente;
  • curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, nazionali e territoriali;
  • stimolare l’offerta di materiale didattico a favore dell’Ente;
  • promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente;
  • compiere, infine, tutti gli altri atti, che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da due membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dai Sindaci.
La Convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente previa informazione del Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax.
In casi di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore mediante telegramma o a mezzo fax.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare che saranno stabiliti dal Presidente di concerto con il Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.
Funge da Segretario nelle riunioni consiliari il Direttore o, in mancanza, persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che provvederà a redigere apposito processo verbale firmato da tutti i partecipanti e ne curerà la conservazione.

Art. 9 – PRESIDENTE

Spetta al Presidente dell’Ente:

  • rappresentare l’Ente di fronte a terzi e stare per esso in giudizio;
  • sovraintendere all’applicazione del presente Statuto e del regolamento dell’Ente;
  • provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
  • dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dalle imprese o dai partecipanti ai corsi;
  • firmare, congiuntamente con il Vice Presidente, i documenti contabili.

Art. 10 – VICE PRESIDENTE

Spetta al Vice Presidente dell’Ente di:

  • presiedere, in assenza del Presidente, le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  • dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • risolvere, di concerto con il Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dalle imprese e dai partecipanti ai corsi;
  • coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni;
  • firmare, congiuntamente con il Presidente, i documenti contabili.

Art. 11 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il sindacato sulla gestione delle risorse finanziarie dell’Ente è esercitato da un Collegio di Sindaci revisori composto di tre membri effettivi, dei quali:

  • uno, con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dalle parti stipulanti fra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti;
  • uno dei datori di lavoro;
  • uno delle Organizzazioni dei lavoratori.

Le parti stipulanti designano ciascuna altresì un membro supplente.
Il collegio sindacale esercita i propri compiti ed ha doveri sanciti dagli Artt. 2403 e 2404 del C.C. in quanto applicabili.
I sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il collegio dei Sindaci, alla fine di ogni gestione annuale, informa il Consiglio di Amministrazione delle risultanze dei controlli eseguiti mediante relazione scritta.
Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato per ciascun esercizio del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 12 – PERSONALE DELL’ENTE

Il Direttore dell’Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dello stesso, su designazione delle Organizzazioni dei lavoratori ed in base a criteri informati al principio della professionalità.
Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
L’assunzione dell’altro personale dell’Ente è fatta dal Consiglio di Amministrazione.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è determinato dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari dell’Ente hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre.
Al termine dell’esercizio e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, sarà compilato, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e preventivo corredati da apposita relazione illustrativa.
Successivamente, entro 15 giorni dal loro deposito negli Uffici dell’Ente, il Collegio dei Sindaci procederà alla redazione del proprio rapporto sui bilanci e sulle rispettive relazioni.
In una successiva riunione, da tenersi non oltre il 30 aprile successivo, sarà proceduto alla lettura e definitiva approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative del Consiglio e del Collegio sindacale.
I bilanci consuntivi debbono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi debbono contenere una previsione accurata delle entrate e delle spese d’esercizio finanziario cui si riferiscono.
I bilanci preventivi e consuntivi, accompagnati dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Collegio sindacale, saranno trasmessi, entro i successivi 30 giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni stipulanti, le quali entro i successivi 30 giorni si incontreranno per esprimere le loro valutazioni.
Il verbale della riunione relativa, da sottoscriversi dalle Organizzazioni stipulanti medesime, sarà trasmesso entro i successivi 10 giorni al Presidente della Scuola Edile, il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Ente è disposto su conforme deliberazione delle organizzazioni stipulanti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Dovranno operarsi senz’altro lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora l’Ente venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.
La liquidazione dell’Ente sarà in ogni caso affidata ad un organo collegiale di tre liquidatori due dei quali nominati da ciascuna delle parti stipulanti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni delle parti stipulanti, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (**).
In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Campobasso tenendo presenti i suddetti orientamenti, sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti e sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (**).

Art. 15 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Qualunque modificazione al presente Statuto deve essere concordata tra le contrapposte Organizzazioni sindacali di categoria che hanno approvato lo Statuto medesimo.

Art. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

* Modifica apportata il 16 settembre 1996.

** Modifica apportata il 30 novembre 1998.

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