INFORMEDILMOLISE n. 6/2025
| MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA DELLA COLLABORAZIONE TRA IL FORMEDIL MOLISE E LE IMPRESE EDILI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN AZIENDA |
| Il recente Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha individuato la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’Accordo, nella PARTE II, al punto 2, indica che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che vengano rispettate le procedure previste nell’Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore così come definito nell’Accordo. L’ultimo periodo del citato punto 2, indica che, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171. Le aziende che intendono avviare una collaborazione ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/2008, per la parte riguardante la formazione dei lavoratori, con il FORMEDIL MOLISE – Ente Unico Formazione e Sicurezza (Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia), devono attivare una specifica procedura. Il FORMEDIL MOLISE ha predisposto e pubblicato sul sito dell’Ente (scuolaedilemolise.it) una specifica procedura che, al fine di semplificarne al massimo l’attivazione, è riporta “Passo a Passo”. Cliccando, nel menu principale, l’area SICUREZZA si entra in COLLABORAZIONE ART. 37 e quindi si può accedere a una nota esplicativa per l’attivazione della collaborazione e ai correlati modelli da utilizzare. Si ricorda comunque che: o la collaborazione può essere attivata per lo sviluppo dei seguenti corsi di formazione: – formazione generale dei lavoratori – formazione specifica dei lavoratori (e aggiornamento) – formazione aggiuntiva per i preposti (e aggiornamento) – formazione aggiuntiva per i dirigenti (e aggiornamento) – formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (e aggiornamento) o il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro RSPP), può ricoprire il ruolo di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti o verificata la sussistenza di tutte le condizioni elencate e necessarie, il FORMEDIL MOLISE darà riscontro alla richiesta di collaborazione entro quindici giorni dalla data d’invio della domanda, indicando il numero di protocollo assegnato e a cui bisognerà fare riferimento per qualsiasi richiesta di chiarimenti, informazioni, correzioni e/o integrazioni o in caso di mancato riscontro da parte del FORMEDIL MOLISE entro 15 giorni dalla di trasmissione della richiesta di collaborazione, l’impresa potrà procedere autonomamente allo sviluppo delle attività formative. Sempre in COLLABORAZIONE ART. 37 è allegato il testo dell’Accordo Stato – Regione del 17.04.2025, utile per procedere alla progettazione dei corsi di formazione e conoscere tutto quanto non espressamente riportato e indicato nella nota informativa. |
| LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159 (misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile) contiene, in 21 articoli, una serie di disposizioni che, incidendo in diversi ambiti, in particolare in quello edile, ad esempio con l’introduzione del badge di cantiere e l’inasprimento delle multe per le imprese sprovviste di patente a crediti. Proviamo a sintetizzare i contenuti che riguardano più da vicino il nostro settore. Ricordando comunque che l’applicazione delle disposizioni devono essere precedute dalla consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente più rappresentative. Art. 3. Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti. o L’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle sue attività di vigilanza darà priorità ai controlli diretti ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. o Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento (art.18, comma 1, lettera u) del d.lgs. 81) dotata di un codice univoco anticontraffazione. o La sanzione per la mancanza della patente a crediti la sanzione minima di euro 6.000 passa a euro 12.000. Art. 5. Interventi in materia di prevenzione e di formazione o Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, diventa obbligatorio l’aggiornamento della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). o La manutenzione e la tenuta in efficienza dei DPI si estende anche agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, come da valutazione dei rischi aziendale. o Alcune variazioni e precisazioni riguardo i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, in particolare, la priorità dei sistemi di protezione collettiva a quelli di protezione individuale. Art. 15. Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni o Al fine di promuovere il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, l’adozione di specifiche linee guida per il tracciamento e l’analisi dei o mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. |
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